mercoledì 29 aprile 2015

Incandidabilità ? Certo che si !

Da Settegiorni del 24 aprile : (…)  Intanto, dal Tribunale di Busto Arsizio, è arrivato il decreto che dichiara incandidabile l’ex sindaco Alfredo Celeste e le ex consigliere Pdl Silvia Fagnani e Teresa Costantino. Il documento si basa in buona sostanza sulla sentenza del Tar che ha respinto il ricorso degli ex amministratori comunali contro lo scioglimento del Comune. «In ogni caso - precisa Celeste - fino al terzo grado il decreto non diventa esecutivo, quindi al momento resto candidabile e lo farò, viste le tantissime persone che me lo chiedono». (!?!?!)
Beh, intanto già così si vedono delle incongruenze, dichiarando - ad esempio - che fino al terzo grado il decreto non diventa esecutivo.  Ma sia Silvia Fagnani che Teresa Costantino non sono sotto processo …

Già nel marzo 2014, l'ex sindaco dichiarava che si poteva candidare, ma il motivo era un po’ diverso e... fantascientifico (ai confini della realtà) : «La legge prevede che, nel caso di accertata incandidabilità, bisogna saltare la prima tornata elettorale, successiva allo scioglimento, che si svolge nella Regione». Quindi, quella di quest'anno, quando si vota alle amministrative e alle europee. Ragion per cui non può candidarsi in uno dei comuni al voto quest'anno (cosa che per ovvie ragioni non farebbe comunque), ma l'anno prossimo potrebbe proporsi ancora come primo cittadino a Sedriano.

Va beh, a prescindere delle interpretazioni del caro Alfrè, che variano col cambiare del tempo … come avevamo già detto lo scorso anno, essendo il tema di stretta attualità e considerato che la nuova scrittura dell'art. 143 del TUEL risale a qualche anno addietro, anche le sentenze di incandidabilità sono piuttosto recenti. Ne consegue che anche la giurisprudenza in materia non si sia ancora assestata.

Infatti uno dei temi più interessanti nei casi di scioglimento per mafia di un comune è l'istituto dell'incandidabilità degli amministratori (siano essi sindaco, assessori o semplici consiglieri comunali) che con la loro condotta hanno determinato le condizioni per lo scioglimento dell'ente. 
Il Tribunale di competenza fissa un'udienza camerale per la declaratoria ai sensi dell’art. 143 del Tuel dell’incandidabilità alle successive elezioni comunali, provinciali o regionali, degli amministratori e dei consiglieri.  Tutti quelli che – secondo le risultanze della famosa relazione stilata dalla Commissione d’accesso e dal resoconto del prefetto– avrebbero determinato con le loro condotte lo scioglimento del Consiglio comunale.
Il Viminale per chiedere la declaratoria dell’incandidabilità degli ex amministratori, trasmette al Tribunale il decreto di scioglimento del Comune, la relazione e la proposta di scioglimento che la Prefettura aveva formalizzato. E proprio nella proposta del prefetto è contenuta la descrizione delle condotte dei soggetti per i quali viene chiesta l’incandidabilità. 
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto e l'incandidabilità opera per un turno elettorale. 
Con lo scioglimento del Comune, che in genere determina un periodo commissariale di un biennio, la carriera politica degli "incandidabili" viene stoppata per sette anni.

Come al solito, siamo entrati nel merito e abbiamo trovato qualche spunto interessante. Nell’agosto 2013, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la non candidabilità dell’ex sindaco Demetrio Arena, al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune per contiguità mafiose deciso dal Governo nell’ottobre del 2012. Lui presenta ricorso che viene respinto Il 23 dicembre dello stesso anno , saltando così le elezioni tenutasi il 27 ottobre 2014. E Arena, non era nemmeno sotto processo.

Riportiamo un altro esempio (Ventimiglia) ancora più eloquente: l'incandidabilità alle elezioni per il sindaco del comune sciolto, anche se assolto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1747/2015 hanno affermato che il procedimento di incandidabilità è autonomo rispetto a quello penale e sono anche diversi i presupposti. La misura interdittiva non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi dell'illecito penale.  Perché scatti l'incandidabilità alle elezioni è sufficiente che sussista, per colpa dello stesso amministratore, una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze esterne e asservita alle pressioni inquinanti delle associazioni criminali operanti sul territorio.

Queste piccole considerazioni … le riportiamo così, giusto per fare un po’ di chiarezza nella cortina fumogena che qualcuno cerca disperatamente di mantenere a Sedriano. Non possiamo esimerci.... con noi lavora anche Ernesto "il riccio molesto": come sempre, nel merito.  

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...